Quali sono i veicoli a minori emissioni?
Scegliere un veicolo “ecologico” oggi non basta.
Occorre avere chiare una serie di informazioni per acquistare un veicolo che possa circolare anche nei periodi di limitazione alla circolazione.
Le norme “Euro”
Nelle offerte commerciali e nella terminologia comune si distinguono, per le autovetture, diverse situazioni:
“Euro 0″
Indica i veicoli “non catalizzati” a benzina e i veicoli “non ecodiesel” immatricolati fino al 1992 questi veicoli in alcune città NON possono più circolare, neppure al di fuori dei blocchi del traffico;
“Euro 1″
Indica le autovetture conformi alla direttiva 91/441 o i “veicoli commerciali leggeri” conformi alla direttiva 93/59. Il rispetto dei limiti di emissione impose l’adozione della “marmitta catalitica” sulle vetture a benzina nuove;
“Euro 2″
Indica le autovetture conformi alla direttiva 94/12 o i “veicoli commerciali leggeri” conformi alla direttiva 96/69;
“Euro 3″
Indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69; in vigore dal 2000, relativa all’ulteriore diminuzione delle emissioni, è obbligatoria per gli autoveicoli fabbricati dopo il 1 gennaio 2001. Alcune auto potrebbero essere state immatricolate nel 2001 ma fabbricate nel 2000 e quindi prive di EURO 3; alcune case costruttrici hanno anticipato l’obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l’EURO 3;
“Euro 4”
Indica i veicoli conformi alla seconda parte della tabella dei limiti d’emissione compresa nella medesima direttiva 98/69. A partire dall’1/1/2006 possono essere immatricolate come nuove solo autovetture omologate secondo questa parte della tabella, con l’eccezione del caso dei “veicoli di fine serie”.
“Euro 5” (entrata in vigore dal 1° settembre 2009)
Prevede nuovi e più rigidi limiti per le emissioni, riguardante in particolare i motori diesel. Per questi ultimi, ci sarà una riduzione dell’80% del particolato – si passa dai 25 mg/km ai 5 mg/km – e del 28% degli ossidi di azoto emessi che passano da 250 mg/km a 180 mg/km. Invece, per i motori a benzina è previsto un calo del 25% degli ossidi di azoto – da 80 mg/km a 60 mg/km – mentre viene fissato il tetto di 68 mg/km per gli idrocarburi non metanici. Confermati i limiti previsti già nell’Euro 4 per il monossido di carbonio e gli idrocarburi totali.
In caso di dubbi su:
- la direttiva di omologazione del veicolo: è opportuno prendere contatto con l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile;
- la portata di un provvedimento limitativo della circolazione: è opportuno prendere contatto con l’Ufficio competente (in genere Assessorato, Dipartimento o Agenzia per l’Ambiente o la Mobilità) del Comune, della Provincia o della Regione.
GPL/Metano e provvedimenti di limitazione
Nei provvedimenti di limitazione parziale della circolazione finora adottati dalle amministrazioni locali i veicoli alimentati a GPL o metano sono normalmente esclusi dalle limitazioni, anche se l’installazione è avvenuta dopo l’immatricolazione e purché la variazione di alimentazione sia stata regolarmente “collaudata” dalla Motorizzazione con annotazione sulla carta di circolazione.
Non è escluso tuttavia che, in particolari situazioni, anche questa categoria di veicoli possa essere coinvolta da provvedimenti di limitazione alla circolazione. Per questo motivo, è sempre opportuno richiedere precise informazioni ai competenti Dipartimenti od Assessorati (per la Mobilità o per l’Ambiente) delle amministrazioni locali.
Se si tratta di veicoli già all’origine “bimodali”, sono soggetti alla direttiva 98/77/CE, che non modifica i valori limite della direttiva 98/69 ma stabilisce che, nella prova eseguita con i carburanti gassosi, le emissioni devono rispettare quegli stessi limiti.


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